Cod.Condotta
STATUTO
Articolo 1 – Denominazione
In data: 04 / Aprile / 2013 si à costituita una Associazione Culturale denominata: “Maya Club“
L’Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, potrà utilizzare la locuzione “circolo privato” ovvero club privè, oppure semplicemente “Club” o “Privè” o altresì, “ Maya Club Privè ” o anche “La Suitte Club, Marackech Club, The Prestige Club“.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Roma, Via Francesco Caltagirone N° 6 – Cap.00182 – essa potrà istituire sedi secondarie e succursali, in tutto il territorio Nazionale.
La variazione della sede non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
Articolo 3 – Scopo dell’Associazione
1. L’Associazione non persegue fini di lucro ed e’ diretta alla promozione della più ampia libertà di espressione della sfera emotiva
degli individui, da esercitarsi nel rispetto dei fondamentali ed inviolabili diritti della persona.
2. Lo scopo dell’Associazione,in particolare, e’ quello di contribuire al superamento di situazioni di isolamento sociale, dovute al generale
sentimento di rifiuto ed esclusione di quelle persone che, per intima inclinazione, scelgono la pratica di esperienze emotive
e di intimità non convenzionali.
3. L’Associazione vuole essere un concreto punto di riferimento e di incontro per coloro che hanno desiderio di conoscere se stessi e gli altri
nelle manifestazioni più intime della persona, al di fuori di ogni forma di pregiudizio sociale.
4. L’Associazione promuove una concezione libertaria ed endonistica del vissuto sessuale delle persone, inteso come esperienza di
piacere e condivisione tra soggetti, Coppie, singoli o singole, di maggiore età quindi avente compiuto anni 18 e un giorno (Diciotto
anni e un giorno) e consenzienti.
5. Al fine di realizzare le proprie finalità sociali l’Associazione potrà gestire spazi riservati ai propri associati ed inoltre, curare ogni
iniziativa diretta a sostenere il perseguimento del proprio scopo istituzionale.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.
6. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Associazione potrà :
a) organizzare spettacoli e intrattenimenti musicali e danzanti per i propri associati;
b) promuovere dibattiti e convegni su temi convergenti con l’interesse istituzionale dell’Associazione;
c) creare spazi virtuali, anche attraverso l’uso di internet e videoconferenza, per l’incontro e l’intrattenimento tra propri soci;
d) esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività dirette al finanziamento dell’Associazione, pur che consentite dalle vigenti
disposizioni in materia tributaria e fiscale.
e) i soci potranno gestire un locale Bar e Buffet – Mensa e ristoro, riservato ai soci dove agli stessi sia consentito riunirsi per
conversare sentire musica o altro, attenendosi al divieto di fumo e utilizzo di fiamme libere nei spazzi contrassegnati dal divieto,
dove potranno svolgere attività ricreative e per partecipare attivamente alla vita sociale dell’Associazione.
Articolo 4 – Durata
La durata dell’Associazione e’ fissata a tempo indeterminato.
Articolo 5 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione e’ costituito da:
a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote dei singoli aderenti;
b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
c) contributi dello stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento
di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
g) da ogni altro provento derivante dallo svolgimento delle attività sociali, secondo quanto previsto nei regolamenti interni.
SOCI
Articolo 6 – Iscrizione
- Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni quindi avente compiuto anni 18 (Diciotto e un giorno),
e le società associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b) accettare lo Statuto, il Codice Etico e il Regolare interno;
c) prestare, se richiesti, la propria opera per sostenere l’attività.
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare apposita domanda all’Associazione;
l’eventuale ammissione verrà decisa dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dai regolamenti interni.
3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l’importo della quota di adesione, da effettuarsi all’atto dell’iscrizione
all’Associazione.
Il versamento della quota di Associazione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale.
4. Per la partecipazione alle manifestazioni e agli eventi, potrà essere richiesto un contributo generico della quota sociale che viene
decisa dal consiglio direttivo ogni anno e che verrà comunicata a i soci.
5. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento, e comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
Articolo 7- Diritti e doveri dei soci
1. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di partecipare alla sua gestione mediante l’esercizio del diritto di
voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti non che per la nomina degli organi direttivi.
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e
passivo.
E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.
La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della iscrizione associativa.
3. Il socio e’ tenuto a:
Corrispondere, all’atto dell’iscrizione; anche in forma dilazionata ma non meno del contributo della manifestazioni e degli eventi
che l’Associazione proporrà a i Soci.
All’osservanza dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento interno, nonché delle delibere assembleari e del Consiglio
Direttivo.
La partecipazione alla vita associativa, compresa l’attività nelle cariche istituzionali, è a titolo di volontariato, senza compenso e
solo col diritto al rimborso delle spese, autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.
Tale forma di partecipazione non esclude che il Socio possa essere rimborsato o remunerato da terzi, per la sua opera o
prestazione o esibizione prettamente artistica o intellettuale, nell’ambito di iniziative che l’Associazione abbia realizzato negli
aspetti organizzativi, operativi, tecnici e di programmazione dei contenuti artistici o concettuali.
4. La qualità di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui
l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative, espressamente indicati come motivo di
esclusione, in contrasto con i doveri imposti dallo Statuto, dal Codice Etico o del Regolamento interno, o tali da ledere l’onorabilità,
il decoro ed il buon nome dell’Associazione, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto,del Codice Etico e del
Regolamento interno, non che di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
5. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al
versamento della quota associativa in ogni caso non meno del contributo della manifestazioni e degli eventi che l’Associazione
proporrà a i Soci, oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.
Articolo 8 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione.
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente del Consiglio Direttivo
d) il Collegio sindacale (facoltativo)
e) il Collegio dei probiviri (facoltativo)
ASSEMBLEA
Articolo 9 – Composizione
1. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, e’ l organo deliberativo dell’Associazione.
2. All’Assemblea ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota
associativa.
Articolo 10 – Competenza
L’Assemblea ordinaria delibera:
– sull’approvazione del bilancio consuntivo dell’Associazione;
– sulla nomina del Consiglio Direttivo;
– sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione su quanto altro demandato per legge o per Statuto non che sottoposto dal Consiglio Direttivo;
– sull’adesione ad un Ente di promozione Sociale iscritto nel registro Nazionale delle associazioni di promozioni sociali.
L’assemblea straordinaria delibera:
– sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Articolo 11 – Convocazione
1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Aprile).
2. L’Assemblea ordinaria e straordinaria e’ convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno,
oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle
quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell’avviso di convocazione, almeno otto giorni prima
di quello fissato per la riunione presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell’Associazione o mediante altro mezzo che il
Consiglio Direttivo riterrà opportuno; nell’avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l’ora in cui si terrà
l’assemblea stessa non che l’ordine del giorno.
Articolo 12 – Costituzione e deliberazioni
1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa’ pieno riferimento all’art. 21 c.c.
2. L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda
convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera e’ valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la delibera e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.
4. L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti per
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (trequarti) degli
intervenuti.
Articolo 13 – Svolgimento e Verbalizzazione
1. L’assemblea e’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente.
In assenza di tutti i membri del consiglio, l’assemblea nomina il proprio presidente.
2. Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al
Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea.
3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14 – Nomina a Composizione
1. L’Associazione e’ amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno cinque consiglieri fino ad un massimo di nove,
eletti dall’Assemblea dei Soci.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo
3. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri cosi eletti
rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
5. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare
particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
Articolo 15 – Competenza
Il Consiglio direttivo e’ investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria in particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla
l’esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali, e rapporti con le banche c.c.
c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull’ammissione dei soci;
e) decide sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;
f) approva gli eventuali progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei
soci, corredandoli di idonee relazioni;
g) stabilisce le prestazioni ai servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il
personale in genere;
i) conferisce e revoca procure, mandati ed incarichi che implicano la rappresentanza dell’Associazione in Italia e all’estero;
j) compila l’eventuale regolamento interno, per il funzionamento della Associazione, la cui approvazione e’ rimessa all’Assemblea e la
cui osservanza e’ obbligatoria per tutti gli associati.
l) l’Associazione può intervenire dando a i Soci il noleggio e il comodato d’uso gratuito sostenendo solo le spese generiche.
Articolo 16 – Convocazione e deliberazioni
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due
terzi)dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.
3) Forme e modalità di riunione del Consiglio, ai fini delle delibere concernenti l’ammissione dei soci, e’ disciplinata secondo quanto
previsto dal regolamento interno.
4. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio e’ presieduto dal Presidente, ed in sua assenza
dal Vice Presidente.
Articolo 17 – il Presidente
1. Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e in
giudizio .Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di
fronte ai terzi e in giudizio.
2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale
comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità
e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon
andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne
presenti la necessità.
Articolo 18 – il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie
funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi e’ prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 19 – il Segretario
- Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell‘amministrazione dell’associazione.
- Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, non chè del libro degli aderenti all’Associazione.
Articolo 20 – il Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l’ausilio di consulenti.
2. Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di rendiconto consuntivo e preventivo.
3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Collegio Sindacale (facoltativo)
Articolo 21 – Nomina composizione e competenza
Il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplementi, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall’Associazione a titolo cauzionale. I Sindaci vengono nominati per la durata di due anni e possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio Direttivo.
Collegio dei Probiviri (facoltativo)
Articolo 22 – Nomina composizione e competenza
Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea degli Associati anche fra i non Associati e si rinnova in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti solo una volta. In caso di morte, decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri, i Probiviri supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli appartenenti all’Associazione.
I probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.
Articolo 23 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’associazione provvede alla tenuta di:
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
– libro degli aderenti all’Associazione.
BILANCIO
Articolo 24 – Bilancio consuntivo ed esercizi sociali
1. L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 – Dicembre – 2013.
3. Entro il 31 – Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo e’ convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per
la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 25 – Avanzi di gestione
1. All’Associazione e’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.
2. L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
Articolo 26 – Scioglimento
1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, i beni di proprietà dell’Associazione dovranno essere devoluti ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Lo scioglimento dell’Associazione e’ deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Articolo 27 – Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci
oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli
compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla
nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale,
il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
4. Le spese di procedura saranno a carico del ricorrente e da lui anticipate.
Articolo 28 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro del Codice Civile e in quelle di Legislazione Speciale.
In Data: 04 / Aprile / 2013 – Dall’articolo 1 all’articolo 28.
Letto, firmato e sottoscritto.
Presidente. Vice Presidente. Segretario. Tesoriere.
Maya Club